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Concorsi: il diritto di accesso agli elaborati prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi


Tar Lazio, Sez. II-quater, Sent. n. 32103/2010
di Giulia Rizza

In caso di concorsi pubblici, il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sul diritto alla riservatezza dei partecipanti.

Questo l’importante principio ribadito dal Tar nella sentenza in commento, con la quale  ha accolto il ricorso presentato da una candidata avverso il diniego all’istanza di accesso agli atti del concorso disposto dalla P.A.

La ricorrente aveva partecipato a un concorso pubblico, collocandosi utilmente in graduatoria, ma non risultando vincitrice.

Al fine di tutelare le proprie posizioni soggettive, la stessa aveva richiesto l’accesso ai titoli di studio e ai documenti comprovanti titoli di preferenza dei concorrenti classificati prima, vedendo tuttavia negata la propria istanza.

L’interessata aveva quindi adito il giudice amministrativo, sostenendo che la conoscenza degli atti del concorso richiesti sarebbe stata indispensabile per garantire la tutela della propria posizione giuridica, dovendosi escludere in tal caso ogni profilo di riservatezza.

Il Tar Lazio ha ricordato come, in base ai principi generali in materia, l’accesso agli atti amministrativi sia la regola, mentre il diniego l’eccezione.

I casi di esclusione sono infatti espressamente previsti dall’art. 24 della Legge n. 241/90, tra cui non rientra quello relativo ai documenti delle procedure selettive.

Rispetto ai documenti presentati dai candidati in sede di concorso, deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza dei terzi.

I concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno indubbiamente acconsentito a “misurarsi in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l’essenza” e una volta acquisiti alla procedura, tali atti escono dalla sfera personale dei partecipanti.

Il Tar ha evidenziato che il candidato è titolare di un interesse autonomo alla conoscenza di detti documenti, rispetto ai quali non vi è alcuna contrapposta esigenza di riservatezza e che conseguentemente non è necessario attendere la conclusione della procedura concorsuale.

Per tali considerazioni, il giudice amministrativo ha condannato l’Amministrazione a provvedere alla richiesta d’accesso e al pagamento delle spese.

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