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Autorizzazione paesaggistica: il potere di annullamento della Soprintendenza è limitato ai vizi di legittimità


Tar Campania, Sez. III, sentenza n. 16495/10
di Giulia Rizza

Il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, assegnato alla Soprintendenza dal Codice dei beni culturali, è circoscritto ai soli motivi di legittimità.

L’Amministrazione statale deve limitarsi a verificare dall’esterno la coerenza e completezza istruttoria dell’iter procedimentale seguito, non potendo sostituire i propri apprezzamenti sulla compatibilità ambientale a quelli espressi dall’Ente locale.

Questo il principio sancito dal Tar con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso di un privato avverso il provvedimento di annullamento, emanato dalla Soprintendenza, dell’autorizzazione all’installazione di un impianto di distribuzione di carburanti.

Il ricorrente aveva infatti ricevuto l’autorizzazione del Comune all’installazione di un impianto di distribuzione di carburante ad uso pubblico.

La Soprintendenza ha annullato tale provvedimento, sostenendo che avrebbe comportato la realizzazione di opere “eccessivamente dimensionate” per il contesto urbano di riferimento.

Inoltre, la pavimentazione del piazzale, su cui sarebbe dovuto sorgere l’impianto di distribuzione, avrebbe comportato la cancellazione di un’area a verde residuale.

L’interessato ha impugnato tale provvedimento, sostenendo che la Soprintendenza avrebbe travalicato i limiti del sindacato di legittimità assegnato dall’art. 146 del Codice dei beni culturali.

Il Tar Campania, richiamando l’orientamento giurisprudenziale prevalente, ha ritenuto che il potere di annullamento esercitato dalla Soprintendenza non comporti un riesame tale da consentire la sostituzione, nel merito, delle valutazioni discrezionali compiute dall’Ente locale.

Infatti, il giudizio tecnico sulla compatibilità paesaggistico ambientale dell’intervento è riservato unicamente all’Autorità comunale, preposta alla tutela del vincolo.

L’Autorità statale deve limitarsi al giudizio di legittimità, potendo soltanto verificare dall’esterno la logicità e completezza istruttoria dell’iter seguito dal Comune.

Nel caso di specie, secondo il Tar, la Soprintendenza, con motivazione generica, ha dichiarato incompatibile dal punto di vista paesaggistico-ambientale l’intervento proposto, sostituendo il proprio apprezzamento di merito alle valutazioni compiute dall’Ente.

Pertanto, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, ritenendo illegittimo l’atto della Soprintendenza perché si è sostituita alle valutazioni di merito di esclusiva competenza del Comune, potendo la stessa annullare gli atti soltanto per vizi di legittimità.

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