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Liguria, deliberazione n. 89 – Progressioni economiche orizzontali 2012-2013


Il Commissario straordinario di un ente ha chiesto un parere sull’applicabilità dell’articolo 9, comma 21, del d.l. 78/2010 alle peo. Tale norma prevede che “per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.

In particolare, il Commissario ha chiesto se, considerando che la riforma Brunetta distingue le progressioni economiche da quelle di carriera, la prevista validità ai soli fini giuridici per il 2011-2013 riguarda soltanto quelle di carriera comunque denominate, ovvero anche quelle economiche (orizzontali).
Infine, ha chiesto se, qualora i magistrati contabili aderissero a quest’ultima interpretazione, ovvero la valenza esclusivamente giuridica anche per le progressioni economiche, le relative risorse stabili del fondo già accantonate nel triennio per tale finalità, potranno essere utilizzate per gli istituti finanziabili della parte variabile del fondo.


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