Un Sindaco ha chiesto un parere in ordine alla computabilità della spesa di personale per le assunzioni stagionali dei vigili urbani, finanziata in parte con i proventi di cui all’articolo 208 del d.lgs. 205/1992 (Codice della strada) ed in parte con i proventi dei tickets d’ingresso che l’Ente incamera nella qualità di gestore dell’Area Marina Protetta, ai fini del rispetto del limite previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.
I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione n. 75/2012 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 novembre hanno chiarito che per il 2012 il limite di assunzione del personale a tempo determinato di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 dove considerarsi operativo anche per le assunzioni stagionali dei vigili urbani. Il medesimo vincolo, invece, deve ritenersi venuto meno a decorrere dal 2013, in quanto l’articolo 4 ter del d.l. 16/2012, convertito con legge n. 44/2012 ha stabilito che il limite del 50 per cento non si applichi alle assunzioni con contratti a tempo determinato riferite al personale “strettamente necessario a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale”.