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Legittima esclusione per omessa presentazione delle giustificazioni preventive


E’ legittima la clausola della lex specialis che richieda la presentazione di giustificazioni preventive, ulteriori rispetto a quelli indicate negli articoli 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006, in quanto essa non contrasta con alcuna disposizione normativa, interna o comunitaria, rispondendo anche a finalità di semplificazione ed accelerazione della procedura di gara e di garanzia di serietà dell’offerta.

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5851 del 19 novembre 2012, con la quale ha respinto il ricorso di una società che era stata esclusa dalla gara per la mancata presentazione delle giustificazioni preventive delle offerte, previste dal disciplinare di gara

I giudici amministrativi hanno richiamato la previsione del disciplinare di gara secondo cui “la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità sostanziale della documentazione richiesta comportano l’esclusione dalla gara”, chiarendo che le giustificazioni preventive da allegarsi all’offerta costituivano un requisito che tutti gli offerenti dovevano soddisfare e che la stazione appaltante era tenuta a verificare, non diversamente da una ordinaria verifica circa la sussistenza di documentazione prescritta a pena di esclusione.


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