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Componenti giunta comunale: violazione del principio di pari opportunità


E’ illegittimo l’atto con cui il Sindaco ha provveduto alla nomina della Giunta comunale senza affidare alcun incarico nell’esecutivo a soggetti di genere femminile e senza neppure svolgere alcuna attività istruttoria per acquisire la disponibilità alla nomina di donne.

Questo è quanto ha stabilito il Tar Sardegna, sez. II, con la sentenza n. 84 del 4 febbraio 2013, secondo cui la mancata nomina di un componente di sesso femminile nella giunta comunale, pur se, in assoluto non illegittima, deve essere motivata mediante l’illustrazione delle ragioni e delle modalità che hanno condotto a siffatta scelta e ciò, pur essendo la nomina e la revoca degli assessori annoverabile tra gli atti di natura sindacale connotati da ampia discrezionalità di carattere politico-amministrativo.

Al riguardo, i giudici amministrativi, nel caso in esame non hanno ritenuto esaustiva la motivazione addotta, consistente in ragioni politiche e di adeguata professionalità ostative all’equilibrata presenza di entrambi i generi nella Giunta, posto che essa “costituisce argomento ulteriormente confermativo di un atteggiamento potenzialmente discriminatorio nei confronti delle appartenenti al genere femminile, quasi come se il requisito in questione fosse prerogativa dei soli appartenenti al genere maschile”.


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