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Molise, deliberazione n. 2 – Sostituzione dipendente per maternità


Un sindaco ha chiesto chiarimenti in merito ai limiti di spesa per i rapporti di lavoro flessibile, introdotti dall’articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, in particolare sulla possibilità di sostituire una dipendente assente per maternità, in assenza di riferimenti di spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 e nel triennio precedente.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione n. 2/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 febbraio, hanno chiarito che i limiti imposti dalla norma richiamata sono suscettibili di diretta applicazione e devono essere rispettati secondo le modalità indicate.

La Corte ha precisato però che nel caso dall’applicazione diretta di tale disposizione possa derivare l’impossibilità di assolvere alle funzioni fondamentali e “non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione è possibile, attraverso un atto normativo dell’ente procedere all’adattamento del vincolo a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa per le forme di assunzione temporanea”.

 


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