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Le comunicazioni degli straordinari vanno fatte in forma anonima o aggregata


Il Garante per la protezione dei dati personali con la decisione n. 431/2012 diffusa nella newsletter del 1° marzo 2013, ha imposto al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia di interrompere la comunicazione, in forma nominativa, del prospetto concernente le prestazioni di lavoro straordinario e le relative competenze effettuate dal personale

Nel caso in esame un commissario di polizia penitenziaria, peraltro non iscritto ad alcun sindacato, aveva segnalato l’illecito e successivamente, avendo ottenuto riscontro da parte dell’amministrazione, si era rivolto all’Autorità chiedendo che i suoi dati personali non venissero né trasmessi alle organizzazioni sindacali, né affissi e quindi diffusi in locali comuni.

Il Garante ha evidenziato come nella fattispecie non esistono né disposizioni normative né disposizioni contenute in accordi sindacali di settore che legittimino la trasmissione in forma nominativa di informazioni relative alle ore di straordinario svolte dai dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria.

L’Autorità, in conseguenza, ha sancito il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni, in assenza di disposizioni normative o di specifiche clausole contenute in contratti collettivi, non possono comunicare le ore di straordinario svolte da un dipendente indicando anche il nome e il cognome dello stesso. Le comunicazioni vanno fatte in forma anonima o aggregata.

Nella sua decisione il Garante ha richiamato inoltre quanto previsto dalle Linee guida del 14 giugno 2007, sul trattamento dei dati personali nel rapporto di lavoro pubblico, le quali stabiliscono che l’amministrazione pubblica può fornire alle organizzazioni sindacali “dati numerici e aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili”.

 


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