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Piemonte, deliberazione n. 54 – Indebitamento enti locali


Un Sindaco ha chiesto un parere in ordine ai limiti d’indebitamento di cui all’articolo 204 del d.lgs. 267/2000.

In particolare l’Ente ha chiesto se nel calcolo della spesa per interessi, rilevante al fine di stabilire il limite massimo d’indebitamento consentito, debba essere computata quella relativa a mutui contratti per investimenti nel settore idrico locale, che sono rimborsati all’Ente, unitamente alle quote di capitale, dalla società incaricata, tramite l’A.T.O. (Autorità d’Ambito territoriale ottimale), della gestione del servizio idrico.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 54/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 aprile, hanno chiarito che “la disposizione di cui all’art. 204, co. 1, primo periodo, d.lgs. n. 267/2000, che esclude i contributi statali e regionali dall’ammontare annuale degli interessi sui mutui assunti dagli enti locali, al fine del rispetto dei limiti d’indebitamento, non può essere estesa, in via analogica, alle ipotesi di contributi erogati da soggetti terzi, quali le società di gestione del servizio idrico e le A.T.O., anche se commisurati alle quote di ammortamento del debito contratto dall’ente per investimenti nel settore”.

Ciò in quanto la norma ha come unico destinatario l’ente che contrae il mutuo e che, di conseguenza, resta obbligato alla relativa restituzione.

Pertanto, l’eventuale traslazione su terzi di tutto o parte dell’onere del debito rappresenta un fatto ulteriore e successivo che non entra a far parte della previsione normativa.

 


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