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Campania, deliberazione n. 171 – Costituzione azienda speciale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire ex novo un’azienda speciale per la gestione associata, con altri comuni, della funzione fondamentale della progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e della erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione n. 171/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 maggio, hanno ricordato che l’articolo 9, comma 6, del d.l. 95/2012 ha introdotto il divieto, per gli enti locali, di “istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione”.

Secondo i magistrati contabili, l’ampia latitudine operativa della disposizione, nel quadro dell’opzione legislativa favorevole alla reinternalizzazione dei servizi, non può che comprendere anche le aziende speciali e in genere tutti gli organismi strumentali creati dagli enti locali (salvo, per le società, il riferimento contenuto nel comma 7), nella ratio di evitare, da parte degli stessi, l’ulteriore incremento del numero degli organismi strumentali “in mano pubblica”.

Pertanto, secondo i magistrati compani, è da escludersi la possibilità di costituire un’azienda speciale.


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