Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 138, della Legge 228/2012, in particolare sulla possibilità di porre in essere una permuta di beni immobili fra l’Ente ed l’Azienda per l’edilizia residenziale, da cui derivino vantaggi per il comune.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 193/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 maggio, hanno chiarito che non rientra nel divieto di acquisto introdotto dall’articolo 1, comma 138, legge 228/2012, il contratto di permuta alla “pura” senza conguaglio in denaro (o al massimo laddove sia previsto un conguaglio, da erogarsi però a carico del privato).