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Lombardia, deliberazione n. 198 – Compensi amministratori Azienda speciale


Un sindaco ha chiesto se la disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010 secondo cui la partecipazione agli organi collegiali degli enti che “ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche” è onorifica, ovvero gratuita, sia applicabile anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione di un’azienda speciale che gestisce il servizio farmaceutico e che, rispettivamente:

– non è destinataria di contribuzione pubblica;

– ha restituito integralmente il capitale di dotazione inizialmente conferito;

– ha un contratto di servizio che non prevede costi sociali;

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 198/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 maggio, hanno chiarito che ai sensi dell’art. 114 commi 1 e 6 del Tuel, “il capitale di dotazione costituisce un requisito imprescindibile della personalità giuridica della Azienda Speciale medesima, la cui destinazione è vincolata sino al venir meno dell’ente strumentale ed in nessun caso può essere definito quale contributo inziale in fase di start up da retrocedere all’ente costituente”.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, alle aziende speciali si applica la disciplina generale di cui all’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010, come da costante giurisprudenza della Sezione.

 


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