Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 138, della Legge 228/2012, in particolare sulla possibilità di procedere all’acquisto di un magazzino dove poter sistemare i propri mezzi e quelli in dotazione ai gruppo di protezione civile e volontariato, attesa l’indubbia convenienza economica del prezzo richiesto dall’alienante.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 200/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 maggio, hanno chiarito che “l’inderogabilità della norma, e la tassatività delle eccezioni indicate, escludono in modo categorico che siano ravvisabili ulteriori casi di inapplicabilità della previsioni in relazione alla vantaggiosità dell’operazione, e quindi nel senso auspicato dal comune”.