Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di concludere un contratto di permuta immobiliare nel corso del 2013.
I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione n. 46/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 maggio, hanno ribadito che le operazioni di permuta rientra nella nozione di acquisto a titolo oneroso e, come tale, soggetto al vincolo previsto dall’articolo 1, comma 138 della legge 228/2012 (come da precedente parere 7/2013).
La Corte ha ribadito la natura onerosa del contratto di permuta anche laddove nel complesso dell’operazione non vi sia ulteriore esborso di somme.