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Abruzzo, deliberazione n. 21 – Procedure concorsuali e assenza copertura spesa


La Regione ha chiesto un parere in merito all’efficacia di procedure concorsuali bandite in assenza di copertura, ma con un’esplicita condizione sospensiva diretta a dedurre come oggetto incerto e futuro la sussistenza delle necessarie risorse finanziarie.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 21/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 maggio hanno chiarito che l’assenza di copertura della spesa vizia irrimediabilmente l’intera procedura concorsuale.

Inoltre, i magistrati contabili hanno chiarito che la condizione del bando di concorso secondo cui l’assunzione è subordinata al reperimento delle risorse sufficienti per coprire le spese derivanti dai contratti di lavoro è incompatibile con il regime di selezione concorsuale del personale.

Il sistema di reclutamento presso le pubbliche amministrazioni, infatti, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, conseguente all’entrata in vigore del decreto d.lgs. 165/2001, implica che con l’approvazione della graduatoria, si generi il diritto all’assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde, per converso, l’obbligo di adempimento dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 1218 c.c. (sul punto Cass., S.U. 16 aprile 2007, n. 8951 e Cass. civ., Sez. lav., 20 gennaio 2009, n. 1399).

Secondo la Corte quindi l’amministrazione regionale “deve ritenersi non vincolata a procedere alle assunzioni del personale selezionato in ragione della nullità dell’intera procedura conseguente all’apposizione della clausola meramente potestativa, considerando altresì i vincoli attualmente assunzionali e contabili gravanti sulla amministrazione regionale e sugli enti strumentali”.

 


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