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Piemonte, deliberazione n. 188-189 – Mobilità personale proveniente da Comunità montane


Un sindaco ha chiesto un parere se, nel caso di attivazione di processi di mobilità per personale proveniente da Comunità montane, possano essere superati i limiti alle assunzioni o alla spesa per il personale previsti dalle leggi statali.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 188/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 giugno, hanno ricordato che la legge regionale 11/2012, nell’ambito della disciplina relativa allo scioglimento delle Comunità montane e alla riassegnazione delle funzioni ai Comuni, ha stabilito alcune agevolazioni per favorire i processi di mobilità dei dipendenti delle Comunità montane verso i Comuni che facevano parte delle stesse.

Secondo i magistrati, “le assunzioni di personale proveniente dalle Comunità montane possono essere effettuate indipendentemente dalla circostanza che nell’esercizio precedente si siano verificate cessazioni, poiché il co. 7 dell’art. 11 della L.R. n. 11/2012 specifica che nella fattispecie non risulta applicabile “l’art. 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane”.

Tuttavia, i trasferimenti per mobilità saranno possibili solo “in relazione a posizioni già previste dalla pianta organica dell’Ente locale che intende effettuare l’assunzione”.

Sul punto si veda Corte dei conti, sez. controllo del Piemonte, deliberazione n. 156 e 157.

 


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