Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di modificare una tipologia di lavoro a tempo determinato in quella prevista dall’articolo 90 del Tuel con prolungamento del rapporto di lavoro oltre la naturale scadenza.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 260/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, pur dichiarando inammissibile il quesito, hanno evidenziato che la possibilità di proroga di un contratto a tempo determinato va valutata in primo luogo alla stregua delle previsioni dell’articolo 4 del d.lgs. 368/2001, dell’articolo 36 del d.lgs. 165/2001 e dei contratti collettivi applicabili.
Secondo i magistrati contabili “il riferimento all’articolo 90 TUEL non appare pertinente atteso che lo stesso attiene ad una modalità organizzativa o all’assunzione ex novo di collaboratori, senza fondare in alcun modo la possibilità di proroga di contratti in essere oltre i limiti previsti dalla sopra citata normativa”.