Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità per il consiglio comunale di deliberare il progetto di privatizzazione della società a capitale interamente pubblico per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, finalizzato a creare una società mista con individuazione del partener privato mediante gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto per la cessione del 40% del capitale sociale e con l’affidamento al soggetto privato della gestione del servizio rifiuti per 12 anni.
L’ente ha premesso che i contratti di servizio con i comuni affidatari scadranno non prima del 31.12.2015.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 263/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno ricordato che secondo l’orientamento giurisprudenziale “la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica” (Consiglio di Stato, Sez. V, 2537/2012), in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell’utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio.
I magistrati contabili hanno ricordato che, relativamente allo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l’articolo 3 bis del d.l. 138/2011 impone un obbligo di tipo organizzativo alle Regioni.
Pertanto, non avendo ancora la Regione Lombardia adempiuto all’obbligo organizzativo in esame (non avendo istituito gli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei) e non trovandosi l’ente in una situazione di necessità tale da dover procedere ad un nuovo affidamento del servizio, secondo i magistrati contabili, non sussisterebbero i presupposti legittimanti la decisione dell’ente di attivare una nuova procedura per l’affidamento del servizio dei rifiuti nelle modalità descritte.