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Lombardia, deliberazione n. 267 – Divieto acquisto immobili


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 12, comma 1 quater, della legge 111/2011, in particolare, se rientri nel divieto di acquisto di immobili, l’acquisizione:

 tramite il procedimento espropriativo;

 al patrimonio indisponibile di aree ad elevata valenza naturalistica e forestale ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.r. 86/1983.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 267/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno chiarito che per effetto della recente norma di interpretazione autentica, il divieto di acquisto di immobili non è ostativo alle acquisizioni effettuate all’interno delle procedure di cui al T.U. 327/ 2001 (testo unico espropriazione).

In merito al secondo quesito, i magistrati contabili hanno chiarito che “in linea di principio il divieto di acquisto a titolo oneroso riguarda non solo le procedure ascrivibili al patrimonio disponibile, ma anche quelle finalizzate al perseguimento di obiettivi previsti da legge regionale e statale riconducibili al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente. E’, comunque, fatta salva la salvaguardia del principio di necessità (Corte dei Conti, Sez. contr. Lombardia, n. 162/2013)”.

 


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