Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 2, del d.l. 95/2012, sui vincoli di spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi.
In particolare, l’ente ha chiesto se sia possibile escludere dal taglio della spesa i mezzi adibiti ai servizi sociali, aumentando lo stanziamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2013 relativamente alle spese di manutenzioni dei mezzi di proprietà dell’Ente, in quanto insufficienti.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 272/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno ricordato che la limitazione imposta dalla norma non è applicabile ai veicoli utilizzati “per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza”.