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Dichiarazione di moralità nelle società in nome collettivo


In caso di società in nome collettivo, le dichiarazioni circa l’assenza di condanne ostative devono essere rese sia dai soci della s.n.c. che dal direttore tecnico.

Questo quanto ribadito dal Tar Toscana, sez. II, con la sentenza n. 1092 del 10 luglio 2013.

L’art. 38, comma 1, lett. c) preclude la partecipazione alle procedura di gara dei soggetti imprenditoriali che siano stati condannati per reati che contrastino con la moralità professionale.

Con riferimento alle società in nome collettivo, viene specificato che l’esclusione opera nei confronti “dei soci o del direttore tecnico”.
Pertanto, deve essere esclusa la società in nome collettivo che, pur costituita da tre soci, abbia partecipato alla gara presentando la dichiarazione di cui all’articolo 38, comma 1, lett. c) solo con riferimento ad alcuni soci.


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