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Lombardia, deliberazione n. 318 – Retribuzione di posizione dei dirigenti


Un sindaco ha chiesto un parere in merito in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9 comma 2-bis, del d.l. 78/2010, in particolare sulla riconducibilità della retribuzione di posizione dei dirigenti nella nozione di “trattamento accessorio” sottoposto a vincolo.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 318/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 luglio, hanno chiarito che “non è dato rinvenire una definizione di diritto positivo di “trattamento economico accessorio”, men che meno di “trattamento fondamentale”.

La nozione di trattamento accessorio (come quella di trattamento economico fondamentale) è fissata dai contratti collettivi (artt. 24 e 45 del Dlgs. 165/2001, rispettivamente per il personale dirigente e non dirigente) e coincide, comunemente, con la parte della retribuzione individuale diversa dal trattamento stipendiale fondamentale.

In tale nozione rientrano sicuramente, per indicazione legislativa, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.

I giudici contabili hanno confermato l’orientamento dalle SS.RR. con la deliberazione 51/2011, secondo cui “in linea di principio, le risorse da assoggettare a contenimento sono identificabili con quelle che confluiscono nel fondo delle risorse decentrate, in sostanza elaborando una nozione di trattamento accessorio coincidente con quella delineata dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 (cfr. da ultimo le delibere n. 194/2012/PAR e 59/2012/PAR)”.

 


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