Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere all’erogazione dell’indennità di risultato per le PO, pur non avendo costituito un organismo di valutazione.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 122/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 luglio, hanno ricordato che ogni ente deve nominare un organismo o nucleo di valutazione che sostituisce i servizi di controllo interno, di cui al d.lgs. 286/1999.
La Corte ha quindi precisato che la valutazione delle attività svolte dai responsabili e la verifica del grado di raggiungimento dei risultati non può essere effettuata dalla Giunta comunale.
Pertanto, negli anni in cui non è stato costituito regolarmente un organismo di valutazione (o nucleo) non potrà essere erogata l’indennità di risultato.