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Toscana, deliberazione n. 255 – Liquidazione società e divieto acquisto immobili


Un comune ha chiesto se il divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso di cui all’art. 12, comma 1-quater, del d.l. 98/2011 debba considerarsi operante in caso di messa in liquidazione di una società partecipata con conseguente trasferimento di proprietà di alcuni immobili.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 255/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio, hanno chiarito che il divieto all’acquisto di immobili previsto dal comma 1-quater dell’art. 12 del d.l. 98/2011, fa espresso riferimento agli “acquisti a titolo oneroso” e pertanto riguarda le operazioni che comportino esborsi economici a carico dell’ente.

La Corte dei Conti ha chiarito che la norma che impone il divieto disciplina alcuni casi tassativi di deroga e non lascia ulteriori spazi oltre a quelli tassativamente indicati.

Pertanto, i magistrati contabili della Toscana hanno ritenuto vietata un’operazione di acquisizione di immobili se non a titolo gratuito.

Tesi contraria è stata seguita dalla Corte dei Conti, sez. contr. Emilia Romagna, nella deliberazione 487/2012.

 

 


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