Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 437 – Utilizzo avanzo di amministrazione 2012


Un sindaco ha chiesto un parere inerente l’applicazione dell’avanzo d’amministrazione.

L’ente ha premesso che l’articolo 8, comma 2, del d.l. 102/2013 ha prorogato al 30 novembre 2013 la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 2013.

Il citato differimento comporta di fatto che l’approvazione del bilancio di previsione, del provvedimento di salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento di bilancio possano cadere in un medesimo momento, tanto che la sola approvazione del primo verrebbe ad inglobare gli altri atti.

Pertanto, l’ente ha chiesto se sia possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’articolo 186 del Tuel, per il finanziamento di spese correnti già in sede di approvazione del bilancio di previsione, alla luce dell’attuale situazione di differimento legislativo dei termini.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 437/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 ottobre, hanno chiarito che, alla luce dei differimenti concessi dal legislatore, i tre adempimenti del processo di programmazione finanziaria degli enti locali sono stati convogliati, almeno per gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, in un unico momento.

L’adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri infatti 8il cui inadempimento è, dall’articolo 193 del TUEL, equiparato alla mancata adozione del bilancio di previsione), è resa facoltativa in caso di approvazione di quest’ultimo dopo il 1° settembre 2013.

Adottare il documento previsionale in prossimità del 30 novembre significa, di fatto, elaborare un pre-consuntivo, inglobando, in uno, i provvedimenti della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento.

A tal proposito, i magistrati contabili hanno ricordato che, ai sensi dell’art. 175 del Tuel, dopo il 30 novembre non sono più possibili variazioni e le poste esposte a bilancio assumono un valore definitivo, da verificare e certificare nel rendiconto.

Tanto premesso, i magistrati contabili hanno chiarito che “in virtù del differimento legislativo dei termine per l’approvazione, il Comune può utilizzare, in sede di bilancio di previsione, l’avanzo d’amministrazione accertato in chiusura dell’esercizio precedente anche per il finanziamento di spesa corrente se provvede ad approvare contestualmente la variazione generale di assestamento ex art. 175 TUEL”.

Tuttavia, essendo un atto che impatta anche sul bilancio pluriennale (cfr. artt. 174-175 TUEL), il comune deve provvedere all’assestamento delle entrate e delle spese anche per gli esercizi successivi, compresi nel predetto documento, che vanno rivisitati alla luce dell’evoluzione della gestione dell’esercizio in corso, nonché delle novità legislative medio tempore intervenute.

 


Richiedi informazioni