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Gare: l’omessa dichiarazione comunque comporta l’esclusione


L’omessa dichiarazione di sentenze penali di condanna, ancorché relative a reati non incidenti sulla moralità professionale, costituisce una causa autonoma di esclusione dalla gara, posto che la mancata dichiarazione incide non già sugli effetti delle condanne taciute quanto piuttosto sulla situazione di infedeltà, reticenza o inaffidabilità della ditta stessa.

Questo il principio ribadito dal Tar Emilia-Romagna, sez. I, con la sentenza n. 341 del 13 novembre 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una ditta che era stata esclusa a causa dell’omessa dichiarazione di una condanna penale, nella specie risalente al 1980.

I giudici amministrativi hanno ribadito che nelle procedure di evidenza pubblica la completezza della dichiarazione prevista dall’articolo 38 sui requisiti morali costituisce di per sé un valore da tutelare, in quanto consente la celere e consapevole decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara.

Una dichiarazione incompleta è lesiva degli interessi tutelati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare alla selezione.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale costante, infatti, la dichiarazione non veritiera costituisce un’autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione nell’articolo 75, d.p.r. 445/2000 in tema di autocertificazione, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ovverosia dall’ammissione alla gara (Tar Palermo Sicilia, sez. III, sent. 1563/2012; Tar Calabria Catanzaro, sez. II, sent. 1093/2013).

Inoltre, la mancata dichiarazione di un precedente penale non costituisce un’irregolarità sanabile, stante il chiaro precetto dell’articolo 38, comma 2, del d.lgs. 163/2006, che pone a carico di ciascun concorrente l’onere di indicare tutte le condanne penali riportate.

Pertanto, l’inosservanza dell’obbligo di rendere al momento della presentazione dell’offerta le dichiarazioni prescritte dall’articolo 38 del d.lgs. 163/2006 comporta l’esclusione del concorrente, non essendo invocabile il beneficio dell’integrazione documentale ammessa dall’articolo 46 comma 1 bis del Codice dei contratti.

In tal senso, si veda anche Tar Toscana, sentenza 1465 del 28 ottobre 2013.

 


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