Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Sicilia, deliberazione n. 395 – Locazione passiva: vietata anche se il contratto non è oneroso


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di assumere in locazione un immobile da destinare alla realizzazione di un “centro comunale di raccolta “(C.C.R.) per la gestione integrata dei rifiuti.

L’ente ha premesso che la locazione avverrebbe senza ulteriori oneri a carico del Comune in quanto l’operazione consentirebbe di realizzare una “considerevole riduzione del costo di conferimento nella discarica pubblica”.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 395/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 dicembre, hanno ricordato che il comma 1 quater dell’articolo 12 del d.l. 98/2011 pone, anche per gli enti locali, un generale divieto di stipulazione di contratti di locazione passiva, limitatamente all’anno 2013, contemplando possibili deroghe solo ove si tratti di “rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti”.

La norma, nel determinare i casi specifici di deroga, non lascia adito ad interpretazioni estensive né alla determinazione di ulteriori deroghe che, pertanto, sono da ritenersi tassativamente indicate dal legislatore.

Pertanto, non è possibile stipulare contratti di locazione passiva anche qualora l’operazione non comporti ulteriori oneri, in quanto, come chiarito anche da recente giurisprudenza, la locuzione “locazione passiva” esprime la posizione giuridica dell’amministrazione pubblica-stipulante e non l’onerosità del contratto (Corte dei conti Toscana, deliberazione n. 232/2013).

 


Richiedi informazioni