Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Emilia, deliberazione n. 284 – Spesa personale assistente sociale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di far rientrare nell’ambito della spesa di personale dell’ente i seguenti oneri:

a) l’importo a titolo di tassa annuale che gli assistenti sociali sono tenuti a versare per conservare l’iscrizione al loro albo professionale;

b) l’eventuale importo per l’iscrizione ai corsi di formazione obbligatoria finalizzati al mantenimento dell’iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali;

c) il riconoscimento delle ore necessarie per la partecipazione ai suddetti corsi di formazione obbligatoria, se ricomprese nell’ambito dell’orario di lavoro, quale prestazione lavorativa resa a tutti gli effetti.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 284/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 gennaio 2014, hanno ribadito il consolidato orientamento in base al quale, in mancanza di una espressa previsione normativa, l’onere per il conseguimento ed il mantenimento di una particolare abilitazione deve ricadere sui soggetti interessati allo svolgimento dell’attività (Corte dei conti, sez. contr. Emilia, del. 225/2013).

Al contrario, la spesa relativa alla partecipazione ai corsi di formazione degli assistenti sociali, in quanto “finalizzata ad impartire insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale e futura, occupata dal dipendente presso il Comune”, dovrà essere contabilizzata quale spesa di formazione e, quindi, sottostare al limite statuito all’articolo 6, comma 13, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili hanno ricordato però che la spesa sostenuta per attività di formazione obbligatoria ai sensi di specifiche previsioni normative è fuori dal taglio del 50% (Corte dei Conti, sez. cntr. Emilia Romagna, del. 276/2013).

 


Richiedi informazioni