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Campania, deliberazione n. 9 – Gestione associata e lavoro flessibile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità per il comune capofila della convenzione stipulata ex articolo 30 del Tuel per la gestione del piano sociale di zona, di superare il limite del 50% della spesa sostenuta per la dotazione flessibile di personale, già sostenuta in quota parte dai comuni compresi nell’ambito.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 9/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 febbraio, hanno ribadito che i limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall’articolo 9 comma 28 del d.l. 78/2010, che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale, possono subire adattamenti da parte degli Enti locali di minori dimensioni mediante atto regolamentare solo in presenza di particolari e dimostrate necessità, al fine di salvaguardare particolari esigenze operative.

Tuttavia, ciò non esime l’ente dal ricercare soluzioni organizzative idonee a contenere le spese per l’esercizio delle funzioni limitando, nel contempo, il ricorso a forme flessibili di lavoro.

Soprattutto se si considera che “l’utilizzo dell’istituto della convenzione tra enti locali, è stato previsto dal legislatore anche quale strumento volto ad una più razionale ed efficiente collocazione del personale, quale forma flessibile di gestione del lavoro pubblico, a parità di costo per la pubblica amministrazione, secondo criteri e ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto”.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di  seminari
“D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma il 21 febbraio e il 21 marzo 2014 a Firenze.

 


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