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Sardegna, deliberazione n. 12 – Finanziamento esterno spesa personale


Una provincia ha chiesto se la spesa di personale finanziata da fondi regionali e relativa all’esercizio di funzioni trasferite in attuazione della legge regionale 21/1999, concorra al rispetto dei limiti imposti all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 12/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 febbraio, hanno ribadito che le limitazioni in materia di spesa di personale riguardano le ipotesi in cui l’amministrazione provveda, autonomamente, a disporre l’assunzione di personale.

Nello specifico, non deve essere computata nei limiti di spesa fissati dalla normativa la spesa sostenuta per le assunzioni ricollegabili alle funzioni trasferite ex novo all’amministrazione, tanto più se finanziate ab esterno.

Tali spese, cioè, potranno esser sostenute anche qualora a seguito delle assunzioni, si venga in astratto a superare il limite previsto dalla legge (in tal senso Sardegna, del. 82/2013).

Nel caso di specie, trattandosi di funzioni trasferite ai sensi di quanto stabilito dalla legge regionale 21/1999, secondo i magistrati contabili, trova integrale applicazione l’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010, il quale prevede che, a partire dall’anno 2011, la spesa per contratti flessibili sia ridotta nella misura del 50% rispetto all’anno 2009.

Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel ciclo di seminari “D.L. 101/2013 e la gestione del Fondo Incentivante” in programma il 21 marzo e l’11 aprile 2014 a Firenze.

 


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