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Giustificazioni offerte anomale: devono riferirsi a fatti certi ed attuali


Le motivazioni che le ditte partecipanti alle gare d’appalto forniscono per giustificare i ribassi rispetto al prezzo a base d’asta, devono riferirsi fatti certi ed attuali.

Sono inammissibili, pertanto, giustificazioni riferite a eventi futuri e incerti.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Palermo, sez. II, con la sentenza n. 670 del 7 marzo 2014.

Nel caso di specie la stazione appaltante, individuate le offerte anormalmente basse, aveva richiesto al concorrente le giustificazioni di cui all’art. 87 del d.lgs. 163/2006 relativo alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo dell’appalto.

A seguito dell’esame delle giustificazioni presentate, la stazione appaltante aveva escluso l’offerta del concorrente, valutata eccessivamente bassa, non ritenendo ammissibili le giustificazioni addotte dalla ditta, che facevano leva sulla possibilità di ottenere sgravi contributivi e fiscali generici non documentabili.

I giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dell’operato della stazione appaltante.

Le giustificazioni dell’offerta consistono nell’illustrazione dei motivi economici e tecnici che hanno

consentito all’operatore economico di praticare un determinato ribasso.

In altri termini, le giustificazioni consentono alla stazione appaltante di valutare se lo sconto offerto risulti sostenibile, ovvero se l’offerta sia seria ed affidabile e, quindi, tale da consentire il corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti nel contratto d’appalto.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, le giustificazioni non possono risolversi in affermazioni generiche e non documentate, ma è indispensabile che si fondino su circostanze oggettive, adeguatamente dimostrate.

Al riguardo, il (presunto) risparmio economico derivante dallo sgravio fiscale è un fatto incerto ed eventuale.

 


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