Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle corrette modalità di applicazione della riduzione del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010.
In particolare, l’ente ha chiesto se la riduzione derivante dalla diminuzione del personale in servizio possa riguardare unicamente le risorse di parte stabile del fondo.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 106/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 marzo, hanno ribadito che la norma di cui al citato articolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, è una disposizione di stretta interpretazione.
In via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni, in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico.
Pertanto, l’ente locale è tenuto a rispettare entrambi i vincoli imposti dal legislatore con l’art. 9, comma 2 bis: invarianza della spesa relativa al trattamento accessorio e riduzione della medesima in caso di contrazione del personale.
Ai fini della riduzione non rilevano in alcun modo le distinzioni basate sul carattere, variabile o stabile, delle risorse che confluiscono nel fondo medesimo.
Si ricorda che le problematiche inerenti la gestione del personale saranno approfondite nel seminario “Vincoli assunzionali e di spesa: d.l. 101/2013 e legge 147/2013” in programma l’11 aprile 2014 a Firenze.