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Puglia, deliberazione n. 33 – Incentivo progettazione: limiti e modalità d’erogazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al c.d. incentivo per la progettazione.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 33/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 marzo, hanno ribadito che la corresponsione dell’incentivo di cui all’articolo 92 del codice dei contratti è subordinata ai seguenti limiti, presupposti e modalità:

a. limite percentuale massimo complessivo erogabile non superiore al 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro (quindi sono escluse dalla base di calcolo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, IVA, mentre sono inclusi, tra l’altro, gli oneri per la sicurezza pur se non sono assoggettabili a ribasso).

b. divieto di estensione dell’incentivo agli appalti di fornitura e servizi: la norma fa espresso ai concetti di “opera” e “lavoro”, escludendo quindi la possibilità di corrispondere l’incentivo agli appalti pubblici diversi da quelli di lavori, i cui connotati sono definiti a livello normativo dall’articolo 3, commi 7 e 8, del Codice dei contratti pubblici;

c. rilevanza tecnica dei lavori e delle opere: il regolamento comunale dovrebbe articolare diversamente la percentuale dell’incentivo da riconoscere ai dipendenti in ragione dell’entità e del diverso grado di complessità delle opere da realizzare. La predeterminazione di un incentivo sproporzionato rispetto ad entità e complessità dell’opera è potenzialmente foriero di danno erariale alle casse comunali, per cui si impone una ponderazione adeguata e oggettiva dei valori;

d. necessario raggiungimento della fase di pubblicazione del bando di gara o di spedizione degli inviti;

e. necessaria predeterminazione dei criteri di ripartizione dell’incentivo: modalità e criteri di ripartizione devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’Amministrazione, ovvero, per gli enti locali, della Giunta comunale ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del d.lgs. 267/2000. In assenza del regolamento (e della precedente contrattazione decentrata), la corresponsione è illecita e determina danno erariale;

f. criteri di (pre)determinazione della percentuale effettiva individuale: in sede regolamentare, deve essere predeterminata la ripartizione (del 100% dell’incentivo effettivo complessivo) tra le figure professionali impegnate nelle attività;

g. tassatività dell’elenco dei possibili beneficiari: la corresponsione dell’incentivo può essere disposta solo a favore dei seguenti soggetti in organico all’amministrazione:

– responsabile del procedimento

– incaricati della redazione del progetto

– incaricati della redazione del piano della sicurezza

– incaricati della direzione dei lavori

– incaricati del collaudo;

– collaboratori dei soggetti predetti.

h. tetto quantitativo individuale: l’incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo (disposizione introdotta dall’articolo 1, comma 10-quater, del d.l. 162/2008, convertito nella legge 201/2008).

Per “trattamento economico complessivo annuo lordo” la norma, riferendosi implicitamente all’art. 45 del DLgs 165/2001, intende il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, indennità di comparto) e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile (escluso quello derivante da altri incentivi per la progettazione) dello stesso anno in cui la prestazione è resa. Non rileva, cioè, la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa), ma quella della maturazione del diritto all’emolumento che avviene con l’esecuzione della prestazione.

Il limite, essendo rapportato ad un’annualità, è apposto non solo alla misura dell’incentivo del singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell’anno.

i. principio di effettività delle attività incentivate: l’incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del dirigente della struttura competente del buon esito della specifica attività effettivamente svolta del dipendente e della sua stretta attinenza all’incarico per il quale la norma prevede l’incentivo.

j. divieto di redistribuzione delle quote di incentivo non ripartite a causa dell’affidamento all’esterno all’organico o all’assenza di attività connesse all’appalto da parte dei soggetti destinatari

 


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