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Puglia, deliberazione n. 45 – Mantenimento partecipazione societaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità del mantenimento di una specifica partecipazione societaria, alla luce di quanto disposto dall’articolo 3, comma 27, della legge 244/2007, come integrato dal comma 569 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 45/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 marzo, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in considerazione del fatto che ogni decisione in ordine al mantenimento di una specifica partecipazione societaria, potenzialmente, può essere oggetto di sindacato da parte del giudice contabile (ad esempio, nel caso di mantenimento di una partecipazione antieconomica e non conveniente per l’ente).

I magistrati contabili hanno comunque precisato che il comma 569 della legge 147/2013, nell’ambito di un ampio rinnovo della normativa sulle società partecipate dagli enti locali (comma 550 e seguenti), prevede la proroga del termine fissato dall’articolo 3, comma 29, della legge 244/2007 (scaduto il 31 dicembre 2010) e un particolare meccanismo di chiusura del rapporto societario, senza apportare modifiche in merito agli elementi necessari per il mantenimento di partecipazioni societarie.

Si ricorda che il termine è stato posticipato ulteriormente al 31 dicembre 2014 dal d.l. 16/2014.

Le problematiche inerenti le società partecipate saranno approfondite nel ciclo di seminari “Anticorruzione e trasparenza” in programma a Firenze :

10 prile 2014Legge di Stabilità 2014 e anticorruzione: nuovi vincoli per gli organismi partecipati

15 maggio 2014 – Legge anticorruzione e organismi partecipati

 


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