Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Basilicata, deliberazione n. 76 – Debiti accertati per lodo arbitrale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere al pagamento di un debito derivante da lodo arbitrale rituale mediante la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall’articolo 194 del Tuel.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 76/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 maggio, hanno ricordato che con la locuzione “ debito fuori bilancio” si intende fare riferimento ad un’obbligazione pecuniaria assunta (o gravante) dall’ente al di là e/o comunque in violazione del sistema di bilancio e, quindi, indipendentemente da uno specifico impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione ed al di fuori di qualsiasi valutazione e, quindi, attestazione in merito alla copertura finanziaria della spesa medesima.

L’articolo 194 del Tuel individua fra le tipologie di debiti fuori bilancio che è possibile riconoscere con l’adozione di apposita deliberazione del Consiglio, quelle derivante da sentenze esecutive (ivi incluse le sentenze di primo grado, in virtù del disposto di cui all’articolo 282 cod.proc.civ, come novellato dalla legge 353/1990).

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la portata precettiva dell’art. 194, comma 1, lett. a), si estende anche ai lodi arbitrali pronunciati in via rituale, in quanto provvedimenti equiparati, quanto agli effetti, alle sentenze pronunciate dall’autorità giudiziaria(tra le ultime Cass. civ. Sez. Unite, 25 ottobre 2013, n. 24153; Corte Costituzionale, 19 luglio 2013 n. 223).

Pertanto, l’ente dovrà attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio (ex art. 194, comma 1, lett. a) anche nel caso di condanna al pagamento di somme derivante da un lodo arbitrale.

La procedura dovrà essere attivata tempestivamente, sin dalla notifica del decreto di esecutività del lodo, indipendentemente dall’impugnabilità e/o dall’effettiva impugnazione del suddetto provvedimento arbitrale e salvo il caso di sua sospensione ai sensi dell’art. 830, ultimo comma, c.p.c., al fine di effettuare il pagamento nei termini di legge (120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo) ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell’ente.

 


Richiedi informazioni