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Piemonte, deliberazione n. 90 – Spesa di personale e mobilità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di calcolo per la verifica del limite della spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 90/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 maggio, hanno ribadito che il livello della spesa di personale da prendere in considerazione per l’anno di riferimento è quello della spesa effettivamente sostenuta, non potendo conteggiarsi alcun importo virtuale (Sezione Autonomie, del. 27/2013).

In merito al secondo quesito, relativo alla possibilità per l’ente di procedere nel 2014 alla copertura di un posto di categoria C attraverso la mobilità, i magistrati contabili hanno evidenziato che per poter procedere a trasferimenti per mobilità è necessario che l’ente presso il quale il dipendente è chiamato a prestare servizio sia nelle condizioni di poter assumere personale aggiuntivo.

Ne consegue che, ai fini di una legittima procedura di mobilità in entrata è comunque sempre necessario che l’ente ricevente:

a. rispetti il parametro del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente ai sensi dell’articolo 76, comma 7, d.l. 112/2008;

b. rispetti il limite della complessiva spesa del personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006;

c. risulti in linea con le regole dettate dal Patto di Stabilità interno.

 


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