Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta modalità di calcolo per la verifica del limite della spesa di personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.
I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 90/2014 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 maggio, hanno ribadito che il livello della spesa di personale da prendere in considerazione per l’anno di riferimento è quello della spesa effettivamente sostenuta, non potendo conteggiarsi alcun importo virtuale (Sezione Autonomie, del. 27/2013).
In merito al secondo quesito, relativo alla possibilità per l’ente di procedere nel 2014 alla copertura di un posto di categoria C attraverso la mobilità, i magistrati contabili hanno evidenziato che per poter procedere a trasferimenti per mobilità è necessario che l’ente presso il quale il dipendente è chiamato a prestare servizio sia nelle condizioni di poter assumere personale aggiuntivo.
Ne consegue che, ai fini di una legittima procedura di mobilità in entrata è comunque sempre necessario che l’ente ricevente:
a. rispetti il parametro del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente ai sensi dell’articolo 76, comma 7, d.l. 112/2008;
b. rispetti il limite della complessiva spesa del personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006;
c. risulti in linea con le regole dettate dal Patto di Stabilità interno.