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Gare: la stazione appaltante deve motivare la mancata suddivisione dell’appalto in lotti


Il nuovo principio regolatore della materia dei contratti pubblici, prima considerata l’eccezione, è la suddivisione in lotti degli appalti.

Com’è noto la legge 98/2013 di conversione del d.l. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare) ha introdotto diverse modifiche al Codice dei contratti pubblici, tra cui il comma 1-bis dell’articolo 2.

Tale disposizione dispone che “nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccolo e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali”.

In particolare è stato introdotto l’obbligo per la stazione appaltante di indicare, nella determina a contrarre, la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti.

La norma, quindi, da un lato favorisce la suddivisione in lotti e dall’altro intensifica l’onere motivazionale delle stazioni appaltanti, che dovranno espressamente giustificare l’articolazione dell’appalto con riferimento alle condizioni poste dal codice dei contratti.

Come evidenziato dall’Avcp, nel parere n. 73 del 10 aprile 2014, la scelta di non suddividere l’appalto in lotti può considerarsi legittima a condizione che:

– l’articolazione dell’appalto in più lotti non garantisca che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta e, dunque, la prestazione non possa assumere valore e utilità se non unitariamente considerata;

– il frazionamento non sia possibile sul piano tecnico;

– il frazionamento sia economicamente non conveniente, in particolare non assicuri alla stazione appaltante un vantaggio “economico” e, dunque, un risparmio di spesa o comunque una migliore allocazione delle risorse disponibili.

Tali valutazioni, incidendo sulla legittimità del frazionamento della gara, dovranno arricchire la motivazione della determina a contrarre.

 


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