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Gare: l’obbligo di allegare il disciplinare di gara sottoscritto è inutile e contrario alla legge


La clausola che prescrive l’obbligo di allegare alla domanda di partecipazione una copia del disciplinare di gara sottoscritto in tutte le sue pagine è inutile e contraria alla legge, non corrispondendo ad alcun interesse meritevole di tutela e incorre, di conseguenza, nella sanzione della nullità.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Napoli, sez. I, con la sentenza n. 4019 del 18 luglio 2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato da una società che era stata esclusa da una gara d’appalto per non aver allegato alla domanda di partecipazione il disciplinare di gara, con tutti gli allegati, firmato per accettazione, come richiesto dal disciplinare di gara.

Tale clausola, hanno ribadito i giudici amministrativi, contrasta con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis del codice dei contratti pubblici, secondo cui la stazione appaltante non può inserire cause di esclusione non previste dal codice, dal regolamento attuativo o da altre leggi dello Stato.

In forza del meccanismo di sostituzione automatica ex articolo 1419, comma 2, del codice civile, tale clausola è pertanto da ritenere nulla, per contrasto con norme imperative, e deve dunque essere disapplicata dalla stessa stazione appaltante.

 

 


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