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Congedo per assistenza disabili in situazione di gravità: il convivente non ne ha diritto


Il Ministero del lavoro, con interpello n. 23 del 15 settembre 2014, ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 42 del d.lgs. 151/2001, in merito alla disciplina del congedo per assistenza disabili in situazione di gravità.

Il quesito concerneva la possibilità o meno di concedere la fruizione del congedo al genitore del disabile, pur in presenza di convivente non coniugato di quest’ultimo.

Il Ministero ha ricordato che ai sensi dell’articolo 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità ha il diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con conservazione del posto di lavoro (articolo 4, comma 2, legge 53/2000).

In caso di mancanza, decesso o patologie del coniuge convivente, la norma citata individua in subordine ulteriori categorie di soggetti, indicando il seguente ordine di priorità sulla base del vincolo di parentela con il disabile:

1. il padre o la madre anche adottivi;

2. uno dei figli conviventi;

3. uno dei fratelli o sorelle conviventi.

In proposito la circolare INPS 41/2009 aveva, in precedenza, precisato che i genitori naturali o adottivi e affidatari del disabile hanno titolo a fruire del congedo solo nella misura in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. il figlio, portatore di handicap, non sia coniugato o non conviva con il coniuge;

2. il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;

3. il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

Il Ministero, sulla base del quadro sopra delineato ha ritenuto che l’individuazione dei soggetti aventi diritto al periodo di congedo non sia comunque suscettibile di interpretazione analogica ma risulti tassativa anche in ragione del fatto che durante la fruizione dello stesso il richiedente ha diritto a percepire una specifica indennità.

Pertanto, con riferimento alla specifica fattispecie oggetto del quesito, il Ministero ha affermato che, nell’ipotesi in cui il disabile non risulti coniugato o non conviva con il coniuge, ovvero quest’ultimo abbia effettuato espressa rinuncia ex articolo 42, comma 5, del decreto citato, è consentito al genitore non convivente di beneficiare del periodo di congedo, anche laddove possa essere garantita idonea assistenza da parte di un convivente more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato a fruire del diritto.

 


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