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Puglia, deliberazione n. 166 – Indennità personale educativo nidi e materne


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere al personale educativo degli asili nido e delle scuole materne, assegnato per ragioni organizzative ad altre mansioni, con conseguente cambio di profilo professionale, l’indennità prevista per i dipendenti addetti a tali servizi.

L’ente ha premesso che:

– l’articolo 37, comma 1, lett. c) e lett d) Ccnl. 6 luglio 1995 riconosce in favore del personale educativo degli asili nido e del personale insegnante delle scuole materne una indennità;

– il comma 3 del medesimo articolo 37 prevede che le indennità di cui al comma 1 lett. c) e d) “competono esclusivamente al personale che svolga esclusivamente e permanentemente attività educativa e di insegnamento”;

– la legge di stabilità 2014 ha abolito il divieto di reformatio in peius.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 166/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 ottobre, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto l’interpretazione delle norme dei contratti costituisce materia riservata all’Aran.

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014

 


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