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Autonomie, deliberazione n. 21 – Assunzioni finanziate dall’U.E. o da privati


I magistrati contabili della Sezione delle Autonomie, con la deliberazione 21/2014, pubblicata sul sito il 7 ottobre, hanno chiarito che, per quanto riguarda il patto di stabilità interno, nel saldo finanziario di competenza mista (art. 31, comma 10, della legge di stabilità per il 2012) non sono ricomprese le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione Europea, né le relative spese di parte corrente o in conto capitale sostenute dagli enti (si veda anche Rgs, circolare 6/2014.).

L’esclusione non opera, invece, per i cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, delle Regioni o delle Province, alla luce della ratio stessa dell’esclusione delle risorse provenienti dall’UE, che deve essere ricercata nella necessità di non ritardare l’attuazione di interventi che vedano la partecipazione di più paesi europei.

Per quanto attiene ai limiti imposti alle assunzioni a tempo determinato, i magistrati contabili hanno ricordato che l’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, è stato modificato dal d.l. 90/2014.

L’attuale formulazione del comma 28, pur mantenendo fermo il limite della spesa sostenuta nel 2009 per la stessa finalità, esclude dall’applicazione, a decorrere dal 2013, le spese sostenute dagli enti locali per assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, nonché le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, del d.lgs. 276/2003.

Inoltre, è stabilito che gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006 possono effettuare assunzioni a tempo determinato oltre il limite previsto dal citato comma 28.

Per gli enti non in regola con i limiti di spesa, cui si applica ancora il citato comma 28, solo la quota di oneri per assunzioni a tempo determinato finanziati con risorse comunitarie può essere esclusa dal computo del limite del 50% della spesa sostenuta per la stessa finalità nel 2009.

Infine, i magistrati contabili hanno ribadito che, in assenza di una specifica previsione normativa, possono essere escluse dal computo della spesa di personale, ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dal predetto comma 557, solo gli importi derivanti da contratti di assunzione, il cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell’Unione Europea o privati.

E’ stata, quindi, disattesa l’interpretazione fornita dalla Sezione Liguria nella deliberazione 22/2014 che, accomunando nella dizione enti pubblici o privati tutte le fonti per così dire “altre” rispetto al bilancio comunale, aveva sostanzialmente esteso l’esclusione anche alle spese sostenute con il ricorso a finanziamenti pubblici (compresi eventualmente quelli statali o regionali, nonché i finanziamenti INPS).

Le problematiche connesse alla gestione del personale, anche alla luce dei recenti interventi di riforma della p.a. (d.l. 90/2014, convertito con legge 114/2014, d.l. 16/2014 e d.l. 34/2014), verranno trattate nel seminario “Riforma P.A.: la produttività e i vincoli assunzionali” in programma a Firenze il 30 ottobre 2014

 


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