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Autonomie, deliberazione n. 24 – Indennità sindaco e incremento demografico


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione 24/2014, pubblicata sul sito l’8 ottobre, hanno chiarito nel caso in cui l’ente locale transiti in diversa classe demografica, l’indennità – su cui operare la riduzione del 10% – deve essere determinata in conformità, considerato che la quantificazione delle indennità degli amministratori, si configura quale antecedente giuridico e logico rispetto ad eventuali “rideterminazioni” degli importi tabellari dei compensi che, di contro, devono considerarsi non consentite.

I magistrati contabili hanno ricordato che i criteri per la determinazione dell’indennità sono stati fissati nel Decreto del Ministero dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, che ha individuato una griglia di compensi tabellari differenziati prevalentemente in ragione delle dimensioni demografiche degli enti – suddivisi in dieci classi – e articolati in una componente di base fissa ed in una maggiorazione eventuale da corrispondere al ricorrere di determinati presupposti.

Successivamente, l’articolo 1, comma 54, della legge 266/2005, prima, e il d.l. 112/2008, poi, sono intervenuti con finalità di contenimento della spesa.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della legge 266/2005, l’ammontare delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti locali devono essere rideterminati in riduzione nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005.

Infine, l’articolo 5, comma 7, del d.l. 78/2010 ha previsto un’ulteriore diminuzione per le indennità degli amministratori locali, la cui quantificazione è stata rimessa ad un decreto ministeriale

 


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