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Lombardia, deliberazione n. 238 – Amministratori lavoratori autonomi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86 del Tuel secondo cui l’amministrazione locale provvede al pagamento, a titolo di oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili, agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche ivi previste, a tal fine conferendo detta cifra “alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico”.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 238/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 ottobre, hanno ribadito che tale disposizione può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche previste dal primo comma si astenga del tutto dall’attività lavorativa.

Circostanza questa che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare rilasciando all’ente locale un’attestazione in cui dichiara la sospensione dell’attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all’ente previdenziale

Detta interpretazione è stata di recente accolta anche dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno con il recente parere n. 15900/TU/086 del 9 aprile 2014.

 


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