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Il principio di rappresentatività delle province ex legge 56/2014


Per le elezioni delle nuove province, ex lege 56/2014, vige il principio generale di rappresentatività, pertanto, la sottoscrizione della liste deve essere effettuata da soggetti non candidati.

E’ questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, sezione V con la sentenza n. 4993 del 6 ottobre 2014, in una controversia sorta a seguito dell’esclusione di una lista dall’elezione provinciale, in quanto carente delle sottoscrizioni minime richieste in virtù della ritenuta nullità delle firme rese da soggetti candidati.

La legge 56/2014, come noto, ha “trasformato” le province in enti territoriali “di secondo grado”, e cioè aventi organi ‘politici’ non più eletti direttamente dal popolo, ma dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia (articolo 1, comma 69).

L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (comma 70).

I ricorrenti, rappresentanti della lista esclusa, avevano sostenuto che la legge in esame non avrebbe vietato ai candidati a consigliere provinciale di sottoscrivere le liste e che il principio generale di rappresentatività delle liste, che nelle elezioni di primo grado deve necessariamente essere accertata attraverso un numero di sottoscrizioni di elettori, esclusi i candidati, non si estende automaticamente alle elezioni di secondo grado, in considerazione del fatto che la rappresentatività “è assicurata dai soggetti candidabili” già eletti a sindaco o consiglieri comunali.

Secondo il Consiglio di Stato, il silenzio della legge 56/2014 sul procedimento elettorale di secondo grado per l’elezione dei presidenti e dei consiglieri provinciali non è frutto di una consapevole scelta legislativa tale da impedire il richiamo alle regole generali del procedimento elettorale preparatorio, ed in particolare alla verifica di rappresentatività delle liste partecipanti a competizioni elettorali.

Al contrario, la previsione di cui al comma 70, che impone che le liste di candidati alla carica di consigliere provinciale siano “sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto”, dimostra la volontà del legislatore di procedere a tale verifica, la quale non può che sostanziarsi nel controllo circa l’alterità soggettiva tra elettori e candidati, e cioè tra il corpo elettorale e coloro che esercitano l’elettorato passivo.

Pertanto, anche a seguito della trasformazione delle province in enti di secondo grado, la rappresentatività delle liste concorrenti deve comunque essere dimostrata, pur nell’ambito del ristretto corpo elettorale formato dai sindaci e dai consiglieri dei comuni compresi nella provincia, attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da soggetti non candidati.

E’ infatti solo il corpo elettorale che può attribuire la rappresentatività ai soggetti che, accettando la candidatura, aspirano a formare la rappresentanza politica del primo in seno alle istituzioni democratiche.

Diversamente, nel caso di liste sottoscritte dai soggetti che le compongono attraverso l’accettazione della candidatura, si paleserebbe un meccanismo di cooptazione e pura autoreferenzialità.

 


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