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Lombardia, deliberazione n. 368 – Spesa effettivamente sostenuta nel triennio 2011/2013


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 1, comma 557 quater, della legge 296/2006, in particolare se le spese sostenute in caso di eventi eccezionali (maternità, aspettative, congedi parentali) e le spese relative ad assunzioni effettuate in corso d’anno debbano essere considerate nel triennio 2011/2013 figurativamente per l’anno intero o se invece per l’effettivo impegno contabile.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 368/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 dicembre, hanno richiamato l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie nella deliberazione 25/2014 secondo cui il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.

 


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