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Lazio, deliberazione n. 21 – Diritto di rogito del segretario comunale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni introdotte dal d.l. 90/2014 in materia di diritto di rogito del segretario comunale.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 21/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 febbraio, hanno evidenziato che l’articolo 10 del d.l. 90/2014 prevede e distingue due ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi:

  • segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale
  • segretari che non hanno qualifica dirigenziale

Secondo la Corte, il diritto di rogito continua a spettare solo ai segretari comunali titolari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall’appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del “galleggiamento” in ipotesi di titolarità di “enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”.

Relativamente alle modalità di calcolo dell’importo percentuale da riconoscere al segretario nei casi di spettanza del diritto di rogito, i magistrati contabili hanno chiarito che la quota deve essere conteggiata in relazione al periodo di servizio prestato nell’anno dal segretario comunale o provinciale.

Infine, la Corte ha evidenziato che il diritto di rogito matura, e cioè si perfeziona, al momento del ricevimento dell’atto e/o contratto stipulato in forma pubblica innanzi al segretario.

Ne consegue che la nuova disciplina non si applica ai contratti già rogati alla data di entrata in vigore del d.l. 90/2014, a nulla rilevando il fatto che il diritto non sia stato ancora liquidato o pagato.

 


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