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Umbria, deliberazione n. 181 – Sanzione pecuniaria ex art. 167 d.lgs. 42/2004


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 167, comma 6, del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in particolare sulla possibilità di utilizzare le somme riscosse a titolo di sanzione per interventi comunque inerenti la materia della tutela dei beni paesaggistici, seppure localizzati in altri siti, ossia in siti diversi da quelli nei quali è stata rilevata l’infrazione.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 181/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 febbraio 2015, hanno ricordato che la norma contempla, a carico dell’autore di un danno in materia di tutela dei beni paesaggistici, la condanna alla rimessione in pristino a proprie spese dello stato dei luoghi.

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L’articolo 167, al comma 6, prevede che “le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 5, nonché per effetto dell’articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l’esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall’amministrazione per l’esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti”.

Secondo i magistrati, pertanto, le somme riscosse a titolo di sanzione possono essere spese, oltre che per l’esecuzione delle rimessione in pristino, anche per le finalità di salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalle remissioni in pristino e, sussistendone le disponibilità, anche per aree diverse da quelle interessate dalla remissione in pristino, comunque meritevoli di salvaguardia e/o recupero paesaggistico e/o di riqualificazione.

 


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