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Incarichi dirigenziali a soggetti esterni: presupposti


Il conferimento dei incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dall’articolo 19 del d.lgs. 165/2001, al comma 6 pone in capo all’amministrazione un onere di previa verifica circa la sussistenza delle risorse umane interne, in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’incarico.

Ne consegue che la ricerca all’esterno deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale.

Soltanto nel caso in cui tale indagine dia esito negativo sarà possibile, fornendone esplicita motivazione, attribuire il posto vacante a soggetto esterno, se dotato della particolare specializzazione richiesta.

Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 3670 del 3 marzo 2015, chiamato ad esprimersi sui presupposti normativi che legittimano la possibilità di ricorrere all’esterno per la provvista del personale di qualifica dirigenziale.

Relativamente alle modalità di affidamento di tali incarichi si evidenzia che in aggiunta ai limiti percentuali della dotazione organica entro i quali è concesso conferire tali incarichi dirigenziali, presupposto fondamentale e propedeutico all’assunzione di personale a tempo determinato è che il reclutamento avvenga sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2228/2012).

Il comma 6 dell’art. 19 del d.lgs. 165/2001, inoltre, prevede che gli incarichi possono essere attribuiti a soggetti “non rinvenibili nei ruoli dell’Amministrazione (…) che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza(…)”.

In definitiva, deve osservarsi che il legislatore ha introdotto un ulteriore presupposto di legittimità di tali conferimenti, da individuarsi nella circostanza per cui, solo dopo aver accertato che nei ruoli interni manchino le competenze professionali richieste, risulta ammissibile il ricorso a professionalità esterne.

Pertanto, prima di attribuire un incarico dirigenziale a un esterno, l’amministrazione deve effettuare una ricognizione effettiva di tutte le professionalità interne, ivi compresi i funzionari direttivi ascritti alla cat. D se possiedono i requisiti richiesti.

Una volta documentata questa verifica e il suo esito negativo, l’amministrazione può attingere a professionalità esterne, se dotate di “particolare e comprovata qualificazione professionale” (Corte dei conti, sez. Friuli, del. n. 159/2014).

Da evidenziare, infine che, come recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 37, depositata il 17 marzo 2015, il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica deve avvenire previo esperimento di un pubblico concorso.

Allo stesso modo, il concorso è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio.

Infatti, anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta “accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso” (sentenza n. 194/2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217/2012, n. 7/2011, n. 150/2010, n. 293/2009).

Diversamente, l’elusione della regola del pubblico concorso determinerebbe un vulnus al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, con conseguente lesione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Infatti, rappresentando il concorso la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, esso costituisce un meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione e, dunque, attuativo del principio del buon andamento.

 


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