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Sicilia, deliberazione n. 140 – Enti in sperimentazione: esclusa l’opzione di rinvio al 2016


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 11, comma 3, della legge regionale 3/2015 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

In particolare l’ente ha chiesto se, alla luce della predetta disposizione, anche i comuni siciliani che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione della contabilità armonizzata possano esercitare la facoltà di rinvio al 2016 dell’affiancamento della contabilità patrimoniale a quella finanziaria e del piano dei conti integrato.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 140/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 marzo, hanno evidenziato che l’articolo 3, comma 12, del d.lgs. 118/2011 (riformulato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 126/2014), prevede che l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, possa essere rinviata all’anno 2016, con l’esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione.

Tali norme si applicano in via diretta alle Regioni a statuto ordinario, mentre si applicano nel territorio delle Regioni a statuto speciale “nei limiti di compatibilità con gli specifici ordinamenti”.

Il legislatore regionale ha disposto, in via transitoria, l’applicazione in Sicilia delle norme del d.lgs. 118/2011 nei termini previsti dall’articolo 11 della legge 3/2015.

In particolare, per l’Amministrazione regionale (comma 2) ha previsto che l’affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, l’adozione del piano dei conti integrato, nonché l’adozione del bilancio consolidato, previsti, rispettivamente, dagli artt. 2, 4 e 11 bis del d.lgs. 118/2011, siano applicati a decorrere dall’esercizio finanziario 2016.

Per “gli altri enti” di cui all’articolo 1 del d.lgs. 118/2011, diversi dell’amministrazione regionale (regolata dal comma immediatamente precedente), ha previsto la possibilità di esercitare le facoltà di rinvio introdotte dal d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, “con propri atti”.

In buona sostanza, il legislatore, dopo aver previsto ex lege per l’amministrazione regionale il rinvio al 2016 delle disposizioni nazionali elencate al comma 2, ha lasciato liberi gli enti locali (e dunque i comuni) se optare o meno, nella loro autonomia, per un analogo rinvio, disponendo espressamente in tal senso (e fermi restando, in questo caso, tutti gli accorgimenti prodromici di tipo logistico, organizzativo, formativo, ecc.).

In difetto di motivata e tempestiva manifestazione di volontà politica a riguardo, i comuni sono assoggettati, sin dall’1 gennaio 2015, agli obblighi previsti dal d.lgs. 118/2011, con le cadenze ivi previste, al pari dei restanti enti locali ubicati nelle regioni a statuto ordinario.

Tale possibilità di scelta, tuttavia è prevista solo per i comuni in grado di esercitare validamente “le facoltà di rinvio previste dal medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni”.

Ne consegue che gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione non dispongono di alcuna opzione di rinvio al 2016, essendo tenuti a proseguire, con la gradualità prevista dal d.lgs. 118/2011, nel non reversibile percorso a suo tempo spontaneamente avviato.

Si ricorda che il nuovo sistema unico di contabilità sarà oggetto di approfondimento nel seminario “Armonizzazione, programmazione e controllo”in programma a Firenze il 15 maggio 2015.

 

 

 


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