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Gare: l’offerta pervenuta in ritardo a causa di uno sciopero delle poste può essere ammessa


È illegittima l’esclusione di un’offerta che, spedita mediante servizio di Poste italiane in un momento (astrattamente) utile per assicurarsi la tempestiva consegna, sia pervenuta in ritardo a causa di un evento (sciopero del personale addetto allo smistamento, alla movimentazione ed alla consegna della posta) esterno ed estraneo al concorrente, ad esso soggettivamente non imputabile e dallo stesso oggettivamente non prevedibile né concretamente prevenibile.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Palermo, sez. I, con la sentenza n. 626 del 6 marzo 2015.

Nel caso di specie il concorrente, appresa la notizia dello sciopero, aveva debitamente informato del disguido la stazione appaltante con comunicazione elettronica.

La commissione di gara, nonostante il plico fosse giunto presso la stazione appaltante prima della data fissata nella lex specialis per la seduta pubblica di gara, aveva escluso il concorrente dalla procedura.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, il carattere perentorio del termine ultimo di presentazione delle offerte è funzionale e strumentale alla tutela da un lato delle esigenze di trasparenza, efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa, dall’altro del primario criterio della par condicio fra i concorrenti.

Per tale motivo le imprese partecipanti ad una gara hanno l’onere di predisporre la propria organizzazione in modo da ottemperare con tempestività al preciso termine di presentazione delle offerte (in tal senso Tar Campania, Napoli, sentenza n. 6296/2014).

Tuttavia, tenuto conto che la tempistica al cui rispetto la stazione appaltante si era auto-vincolata non sarebbe stata intaccata dall’eventuale ammissione dell’offerta pervenuta oltre i termini, e che la ritardata consegna era ascrivibile ad un evento soggettivamente non imputabile al concorrente e dallo stesso oggettivamente non prevedibile né concretamente prevenibile, i giudici amministrativi hanno disposto l’annullamento ex tunc degli atti impugnati e, conseguentemente, il reingresso della ricorrente alla procedura di gara.

 


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